L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha accolto un ricorso contro le trasmissioni effettuate dalla Televisione della Svizzera tedesca in occasione dell’America’s Cup 2007. Il fatto che sui microfoni fosse ben visibile il logo di Alinghi costituisce un caso di pubblicità occulta senza rimunerazione e rappresenta quindi una violazione del principio dell’oggettività.
Nella finale dell’America’s Cup 2007 erano di fronte le barche del Team Alinghi e del Team New Zealand. In numerose trasmissioni speciali e nelle trasmissioni sportive regolari, la Televisione della Svizzera tedesca ha dato ampio spazio a questa che è la competizione velica più antica e conosciuta. Sul tetto della base Alinghi, nel porto di Valencia, la Televisione della Svizzera tedesca aveva allestito uno studio. In un ricorso è stato contestato il fatto che la Televisione della Svizzera tedesca avesse utilizzato microfoni sui quali era visibile il logo di Alinghi e avesse quindi contravvenuto alla norma che vieta la pubblicità clandestina.
Per i casi di pubblicità occulta rimunerata, la competenza è dell’Ufficio federale delle comunicazioni. Esso ha accertato che il logo di Alinghi è stato piazzato sui microfoni della Televisione della Svizzera tedesca senza che fossero versate contropartite. Della questione si è quindi occupata l’AIRR, competente in materia di pubblicità occulta senza rimunerazione. Secondo la giurisprudenza dell’AIRR, la pubblicità occulta senza rimunerazione costituisce una violazione del principio dell’oggettività in particolare quando l’effetto pubblicitario collegato a una rappresentazione o a un’affermazione non è coperto da un valore informativo. I messaggi con effetto pubblicitario nelle trasmissioni redazionali non devono perseguire uno scopo a sé stante.
L’AIRR ha rilevato che durante le trasmissioni della Televisione della Svizzera tedesca, oltre al logo di quest’ultima (SF) compariva spesso sui microfoni anche quello di Alinghi. La durata delle sequenze variava, come anche la visibilità del logo. In particolare, il logo di Alinghi era chiaramente visibile a più riprese sul microfono del conduttore, che commentava con un esperto le regate prima e dopo il loro svolgimento. Il riconoscimento di un logo nell’ambito di una trasmissione redazionale comporta un effetto pubblicitario non trascurabile per l’impresa o il marchio in questione. In conseguenza dell’ampio spazio dedicato all’America’s Cup, il pubblico televisivo ha riconosciuto il logo di Alinghi anche come tale. A questo logo non è tuttavia attribuito un valore informativo. Si tratta quindi di un caso di pubblicità occulta senza rimunerazione.
Il principio dell’oggettività è stato violato anche per il fatto che il pubblico è stato ingannato dalla presenza del logo. Su un microfono, il logo serve a creare trasparenza sull’identità dell’emittente di appartenenza del conduttore, e quindi a indicare il soggetto cui compete la responsabilità redazionale. Il logo di Alinghi sui microfoni non aveva, in effetti, un significato di questo genere. Per le ragioni ora esposte, l’AIRR ha accolto il ricorso. Contro la decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale.