Nautica da diporto: alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

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  La circolare n 43/ED/2011 recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha fatto un pò d’ordine e chiarezza nelle normative relative all’applicazione dell’IVA per le attività di noleggi e locazione.

Un primo chiarimento riguarda l’attività di noleggio a breve termine con la messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di un altro Stato membro, che non conta ai fini dell’IVA in Italia: questo tipo di operazioni non devono dunque essere fatturate né indicate nel modello Intrastat.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha risposto a una serie di problemi, di carattere soprattutto interpretativo, recentemente sollevate dall’UCINA, il ‘braccio nautico’ di Confindustria, concernenti innanziatutto le modalità di applicazione dell’IVA per le attività di noleggio e di locazione di unità da diporto.

La Circolare si sofferma in particolare sulla questione della non imponibilità delle operazioni: a questo proposito, la non non imponibilità, prevista per attività commerciali, può estendersi all’utilizzo di nave da diporto allorché questa:
è oggetto di locazione e noleggio nei confronti di esercenti attività commerciali;
è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
è utilizzata dai centri d’immersione come unità di appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L’esenzione non è applicabile nel caso in cui la locazione o il noleggio delle imbarcazioni siano resi nei confronti di privati. In questo caso, infatti, viene meno la condizione relativa allo svolgimento di attività economica.

Il regime di non imponibilità è inoltre applicabile a forniture di carburante e dotazioni di bordo, sia per il noleggio di imbarcazioni che per le attività accessorie, a condizione che il richiedente non sia una società di costruzione e/o manutenzione di unità da diporto; in tal caso, le imbarcazioni vengono classificate come beni merci e non strumentali all’esercizio dell’attività commerciale.

La non imponibilità IVA vale anche se l’attività commerciale è esercitata con unità da diporto iscritte in un registro diverso da quello internazionale, purché tenuto da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi o della motorizzazione civile.

Il documento precisa comunque che le imbarcazioni possono godere della non imponibilità solo se iscritti nei registri come imbarcazioni: solo in questa ipotesi saranno autorizzati alla navigazione oltre 12 miglia e utilizzabili per finalità commerciali.

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