Questi i requisiti fisici richiesti per il rilascio della patente nautica, individuata nell’art.5 del Decreto Presidente Repubblica N. 431 del 09/10/1997 – Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
Art. 5
(Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche)
1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, nè la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell’allegato A) al presente
regolamento che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.
2. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato dall’ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale. L’accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso l’accertamento è effettuato presso la struttura pubblica di appartenenza o all’interno di gabinetti medici dotati delle necessarie attrezzature.
3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. L’interessato, a proprie spese, può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica locale di cui al comma 6.
4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale di cui al comma 6, che indica anche l’eventuale termine entro il quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente.
5. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della condotta dell’unità da diporto.
6. La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire per i soggetti indicati alla lettera a) del comma 5 termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
9. L’accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda per sostenere l’esame di abilitazione. Il certificato medico deve essere conforme al modello previsto all’allegato B del presente regolamento.
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