Esame Mediatori Marittimi, camera di Commercio di Roma

 La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato il bando per iscriversi all’esame per Mediatore Marittimo. Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre il giorno 22 dicembre 2008. Possono presentare la domanda le persone residenti o aventi domicilio professionale nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni.

Isyba, corsi per Mediatori Marittimi

 Ottenere il titolo di Mediatore Marittimo, superando positivamente l’esame di abilitazione, rappresenta solo il punto di partenza di un’attivita’ professionale impegnativa, che richiede un costante aggiornamento. Che si operi nel settore mercantile o nel diporto, la conoscenza approfondita delle leggi internazionali e nazionali, dei regolamenti tecnici ed amministrativi, della fiscalita’, della contrattualistica e, soprattutto, del mercato costituiscono gli “skills” che caratterizzano il “Broker” rispetto a qualsiasi altro professionista.

Isyba, programma attività formative 2008/2009

 Che si operi nel settore mercantile o nel diporto, la conoscenza approfondita delle leggi internazionali e nazionali, dei regolamenti tecnici ed amministrativi, della fiscalita’, della contrattualistica e, soprattutto, del mercato costituiscono gli “skills” che caratterizzano un Professionista rispetto a qualsiasi altro Operatore. Nel momento in cui e’ necessario riaffermare l’economia reale, solo chi possiede solide competenze professionali potra’ affrontare con serenita’ le vicissitudini negative che caratterizzeranno anche il mercato nautico nei prossimi 2 anni.

Diporto o turismo? Isyba si interroga in merito

 L’Italia, primo produttore al mondo di ‘Super-Yachts’ e di ‘Navi da Crociera’, non e’ in grado di sfruttare il potenziale economico indotto dalle Imprese Armatoriali e da quelle di Servizi, a cui è negato ideologicamente il diritto di operare in modo competitivo con le altre Imprese della Unione Europea. Al riguardo non sono serviti i dati più volte pubblicati dal CENSIS circa il valore dell’economia del mare nel suo complesso (cluster) e, soprattutto, non e’ mai stato preso in seria considerazione il ‘fattore di moltiplicazione 9,8′ proprio del settore Diporto (per ogni euro speso per acquistare unita’ nuove, se ne spendono quasi 10 per utilizzarle e mantenerle in efficienza).

Isyba, chiarimenti su nautica & fisco

 Con due recenti risoluzioni l’Agenzia delle Entrate chiarisce argomenti di interesse per gli Operatori della Nautica da diporto. La risoluzione n. 71/E (25 maggio 2006) stabilisce che occorre sottoporre a registrazione in misura fissa i contratti di comodato con cui i proprietari di barche ne cedono il diritto di utilizzo a societa’ terze (l’ipotesi in questione, in verità riguarda nello specifico barche da pesca, ma si può estendere per analogia al settore diporto).

Alcune puntualizzazioni di Isyba sulla tassa proposta da Renato Soru


La versione 2008 dell’ideologica Imposta, oggi Tassa, considera come mezzi inquinanti solo le Unità da diporto, escludendo dal pagamento del pretenzioso “balzello” le navi che inquinano maggiormente: quelle da crociera. L’Onu in un recente studio (che l’Ambasciatore della Costa dell’Unione Europea, Renato Soru, forse ignora) rivela come le navi incidano sui livelli di inquinamento almeno tre volte più di quanto si era sempre pensato finora.

La tassa proposta da Renato Soru bocciata dalla Corte Costituzionale, il commento di Isyba


Ieri, 13 febbraio 2008, la “filosofia applicata all’economia” propugnata dal Governatore pro-tempore della Regione Sardegna, Renato Soru, ha subito una bocciatura pesante da parte della Corte Costituzionale. La seconda bocciatura sarà invece pronunciata dalla Corte di Giustizia della UE, che dovrà pronunciarsi sulla legittimità della “tassa sullo scalo di unità da diporto utilizzate a fini di lucro” ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE. La stessa Corte Costituzionale, nel suo comunicato stampa, evidenzia che è la prima volta nella storia che rimanda in via pregiudiziale al massimo organo della UE la definizione di simili questioni.

Col vento in poppa verso la rateizzazione della plusvalenza


Componenti positivi e negativi di reddito relativi a un’imbarcazioni posseduta da una società sono fiscalmente rilevanti solo nell’ipotesi in cui il bene in questione sia utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa. Nel caso, l’eventuale plusvalenza può essere rateizzata in caso di possesso per un periodo non inferiore a tre anni, computando, a tal fine, anche il tempo in cui il bene è stato posseduto con un contratto di locazione finanziaria.
Sono le precisazioni arrivate con la risoluzione n. 379/E del 17 dicembre.

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